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Modalità
di segnalazione danni e richiesta di contributi in applicazione
dell'art. 4-bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365
La
prima fase di emergenza conseguente all'evento alluvionale dell'ottobre-novembre
2000, per la quale l'Ordinanza 3090 prevedeva l'erogazione di
acconti al fine del rapido rientro nelle abitazioni e della ripresa
delle attività produttive, può considerarsi conclusa.
Infatti il termine per la presentazione delle domande ai sensi
della suddetta Ordinanza è scaduto il 15 gennaio 2001.
Attualmente
è quindi in corso una fase di post-emergenza e di ricostruzione,
normata dalla Legge 365 dell'11 dicembre 2000 (di conversione
del D.L. 279 del 12 ottobre 2000).
Tale Legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
288 del 11/12/2000 (ripubblicazione si G.U. n.5 del 8/1/2001)
e prevede, all'articolo 4-bis, le modalità di segnalazione
danni e richiesta contributi.
In seguito sono state emesse la Direttiva
di applicazione dell'articolo 4-bis (G.U. n.35 del 12/2/2001)
e la Circolare regionale
n.1/LAP (S.O. 2 al B.U.R. n.8 del 21/02/01).
Sono
previste due categorie di benefici:
1.
ai soggetti privati proprietari di immobili,
beni mobili e beni mobili registrati danneggiati dagli eventi
calamitosi dell'autunno 2000:
· La domanda di contributo secondo il modello allegato
"A" alla Direttiva (ed eventualmente la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo il
modello allegato "B"
alla Direttiva), sottoscritta dal proprietario o dal titolare
del diritto reale (nel caso dei beni immobili), deve essere
presentata, entro l'11 maggio 2001 (il termine originario del
21 aprile è stato prorogato), presso il Comune in cui è
sito l'immobile del soggetto richiedente oppure ove si trovava
il bene mobile registrato durante l'evento calamitoso.
· Il comune, accertata la completezza delle domande
ricevute, provvede al calcolo del contributo ed alla definizione
del beneficio spettante, comunicandolo all'interessato e alla
regione mediante il modulo riepilogativo.
La liquidazione del contributo può avvenire per erogazioni
successive, purché i riepiloghi siano trasmessi entro
i 3 mesi successivi al termine del 23 aprile (prorogato all'11
maggio). Il modulo riepilogativo va inviato a:
| REGIONE
PIEMONTE |
| Direzione
Opere Pubbliche - Ufficio danni alluvionali ai privati |
| Corso
Bolzano 44 - 10122 TORINO |
2.
alle imprese industriali, artigiane, agro-industriali,
agricole, alberghiere, commerciali e di servizi, agenzie di
viaggi, pubblici esercizi, studi professionali, società
sportive danneggiati dagli eventi alluvionali dell'autunno
2000
· La domanda di contributo secondo il modello allegato
"C" alla Direttiva, deve essere presentata, entro
l'11 maggio 2001 (il termine originario del 21 aprile è stato
prorogato), presso:
| REGIONE
PIEMONTE |
| Ufficio
danni alluvionali imprese |
| Via
XX settembre 88 - 10122 TORINO |
Le
imprese agricole devono invece presentare le domande
alla Comunità montana se esistente, altrimenti
alla Provincia, entro il 21 maggio 2001.
· Entro 12 mesi dalla concessione dei benefici i soggetti
richiedenti devono presentare alla regione apposita dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo il
modello allegato "D"
alla Direttiva, oltre a relazione analitica contenente la
descrizione degli interventi effettuati.
Le
somme percepite ai sensi dell'Ordinanza 3090/2000 sono da considerarsi
acconti sulle somme spettanti ai sensi della Legge 365 e relativa
Direttiva applicativa.
Ulteriori
chiarimenti ed eventuali provvedimenti successivi sono raccolti
nella sezione "Normativa
d'urgenza e modulistica" sul sito regionale.
| Allegato
A |
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| Allegato
B |
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| Allegato
C |
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| Allegato
D |
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| Direttiva |
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| Circolare
regionale |
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| Modulo
riepilogativo |
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